Vengono previste le seguenti proroghe e novità alla norma istitutiva del Superbonus 110% (art. 119, DL 34/2020):
- interventi “trainanti” (Eco e Sismabonus) e “trainati” su parti comuni condominiali, parti comuni di edifici con unico proprietario (fino a massimo 4 u.i.), interventi “trainati” sulle singole unità immobiliari site in condomìni o edifici con unico proprietario da parte di persone fisiche private, interventi eseguiti da Onlus, OdV e APS: termine ultimo del 31/12/2025 per sostenere le spese agevolabili, con le seguenti aliquote decrescenti:
- spese sostenute entro il 31/12/2023 con aliquota del 110%;
- spese sostenute entro il 31/12/2024 con aliquota del 70%;
- spese sostenute entro il 31/12/2025 con aliquota del 65%;
- interventi “trainanti” (Eco e Sismabonus) e “trainati” effettuati da persone fisiche private su edifici unifamiliari, unità immobiliari site in edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e autonome: termine ultimo del 31/12/2022 per sostenere le spese agevolabili, a condizione che al 30/06/2022 siano effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo;
- interventi “trainanti” (Eco e Sismabonus) e “trainati” effettuati da IACP ed enti assimilati e da cooperative edilizie a proprietà indivisa: termine ultimo del 31/12/2023 per sostenere le spese agevolabili, a condizione che al 30/06/2023 siano effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
- nel caso di interventi realizzati su edifici siti in Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1/01/2009 con dichiarato stato di emergenza l’agevolazione relativa a tutti i casi indicati nei precedenti punti da 1 a 3 spetta, per le spese sostenute entro il 31/12/2025, nella misura del 110%;
- Per le spese sostenute dal 2022 la detrazione spettante viene fruita in quattro quote annuali di pari importo;
- Viene chiarito che, ai soli fini della predisposizione degli Attestati di prestazione energetica (APE) “convenzionali” previsti per accedere alle agevolazioni di superecobonus, per vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19/07/2020;
- viene trasferito nell’art. 119 del D.L. 34/2020 parte del contenuto del Decreto “Antifrode” (DL 157/2021) che è stato conseguentemente abrogato. Viene quindi confermata l’introduzione dell’obbligo di visto di conformità anche in caso di utilizzo diretto del Superbonus in dichiarazione dei redditi. L’obbligo non vige nel caso in cui la dichiarazione dei redditi sia presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate oppure attraverso il proprio sostituto d’imposta.
In riferimento all’attestazione della congruità dei costi è stato precisato che i prezzari indicati nel Decreto Requisiti del 6 agosto 2020 (ovvero prezzari DEI e prezzari regionali) si applicano anche per gli interventi di supersismabonus e che gli ulteriori valori massimi a cui fare riferimento, da definirsi con apposito Decreto del Ministero della Transizione Ecologica, dovranno essere pubblicati entro il 9 febbraio 2022.