E’ vigente dal 26 Febbraio u.s. il D.L. 13/2022 che reca principalmente misure per il settore edilizio, di contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Innanzitutto, il decreto interviene per sbloccare, in parte, lo stop che era stato posto alle cessioni “a catena” dei Bonus edilizi e dei Tax credit “emergenziali”, nonché per modificare le norme istitutive del Tax credit riqualificazione alberghi e Tax credit digitalizzazione, sempre in tema di cessione dei crediti d’imposta.
Le principali misure introdotte dal DL 13/2022
Sblocco cessioni per i bonus edilizi
In riferimento ai bonus edilizi (Superbonus e altri bonus “minori” per i quali è stato reso possibile avvalersi delle opzioni, alternative alla detrazione) resta possibile optare:
- per la cessione della detrazione dal committente/beneficiario del bonus al primo cessionario;
- per lo sconto in fattura concesso dal fornitore al beneficiario del bonus e per la cessione del credito d’imposta acquisito dal fornitore ad altro soggetto.
In entrambi i casi, la cessione è possibile nei confronti di qualunque tipo di soggetto, inclusi gli Istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Con il decreto in commento viene inserita la novità consistente nel dare la possibilità di effettuare al massimo due ulteriori cessioni rispetto alla prima ma solo se a favore di banche e altri intermediari finanziari iscritti all’ apposito albo, di società appartenenti a gruppi bancari iscritti ad apposito albo e di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.
Diversamente, non sono ammessi ulteriori passaggi al primo.
Viene inoltre previsto che, a seguito dell’invio della “Comunicazione AE” in riferimento alla prima opzione esercitata di sconto o cessione, inviata a decorrere dal 1°/05/2022, verrà attribuito al credito d’imposta un codice identificativo univoco da indicare nelle eventuali due ulteriori “Comunicazioni AE”. Ribadito che non sono ammesse cessioni parziali.
Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche
Viene inserito un nuovo comma nell’ambito della norma istitutiva del Superbonus volta a inasprire la responsabilità penale in capo ai tecnici abilitati che rilasciano le asseverazioni (al termine di ciascun SAL o a fine lavori) e le attestazioni di congruità dei costi.
In sostanza, i tecnici potranno essere puniti con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro se espongono informazioni false, oppure omettono di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso, oppure attestano falsamente la congruità delle spese. La pena è aumentata se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.
Inoltre, in riferimento alla polizza di assicurazione della responsabilità civile richiesta ai tecnici, viene ora previsto che la stessa deve debba essere stipulata “per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni”. Prima della modifica normativa, la suddetta polizza doveva prevedere un “massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro”.
Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro
Con l’obiettivo di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché di incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, per i lavori edili elencati nell’allegato X del “TU sicurezza” (D.Lgs.81/2008), di importo superiore a 70.000 euro, che possono essere oggetto di una delle seguenti agevolazioni fiscali:
- Superbonus
- Ecobonus “ordinario”
- Bonus ristrutturazione, incluso Sismabonus (per le fattispecie oggetto di opzioni)
- Bonus facciate
- Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche
- Bonus mobili e Bonus verde
- Tax credit adeguamento ambienti di lavoro.
Viene previsto che l’agevolazione stessa possa essere riconosciuta solo se il datore di lavoro applica i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e tale condizione viene indicata nell’atto di affidamento dei lavori e viene, altresì, riportata nelle fatture emesse in riferimento agli interventi eseguiti.
Attenzione: tali nuovi obblighi saranno oggetto di controllo al fine del rilascio del visto di conformità.
Solo quest’ultima disposizione entrerà in vigore decorsi 90 giorni dal 26/02/2022 (data di entrata in vigore delle altre misure previste dal DL 13/2022 in commento), ossia dal 27/05/2022, ma riguarderà solo i lavori edili avviati successivamente a tale data.