Viene prorogata agli anni dal 2022 al 2024 la possibilità concessa ai contribuenti di fruire anche per i bonus edilizi “minori” (ecobonus, sismabonus, bonus ristrutturazioni e bonus facciate) delle opzioni alternative all’uso diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi, ossia la possibilità di applicare il cosiddetto sconto in fattura o di cedere a terzi la detrazione maturata. Tale facoltà viene inoltre estesa:
- alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà’ comune (Bonus ristrutturazione: art. 16-bis, c. 1, lett. d), TUIR);
- alla nuova detrazione prevista dal nuovo art. 119-ter relativa al superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.
Per gli interventi che godono del Superbonus, la facoltà di avvalersi delle opzioni viene estesa fino al 31/12/2025.
Vengono inoltre trasfuse nell’art. 121 del D.L. 34/2020, con alcune modifiche, le disposizioni che erano state introdotte dal c.d. Decreto “Antifrode” (DL 157/2021), in tema di obbligo di esercizio delle opzioni previo rilascio del visto di conformità, nonché dell’attestazione di congruità delle spese da parte di un tecnico abilitato.
Attestazione di congruità delle spese e visto di conformità non sono richiesti, salvo che non si tratti di interventi di superbonus o di bonus facciate, nei seguenti casi:
- per opere classificate come attività di edilizia libera (art. 6, DPR 380/2001);
- per interventi di importo complessivo fino a 10.000 € eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni di edifici.
È stato infine chiarito che sia le spese per il rilascio del visto di conformità che per l’attestazione di congruità dei costi sono agevolabili anche in riferimento ai bonus edilizi “minori”, alla stessa aliquota di detrazione applicata per le opere.